ENERGIA ELETTRICA - RESPONSABILITA' CIVILE - Tribunale Benevento Sez. II Sent., 10-01-2019

ENERGIA ELETTRICA - RESPONSABILITA' CIVILE - Tribunale Benevento Sez. II Sent., 10-01-2019

In tema di responsabilità civile, con riferimento alla distribuzione di energia elettrica, nel caso di danni conseguenti ad un blackout/sbalzo di tensione, va dichiarata la responsabilità dell'Enel ex art. 2051 c.c., qualora non sia prodotta la prova liberatoria del caso fortuito, per i danni immediatamente riscontrati agli apparecchi elettrici successivi al black-out ed allo sbalzo di tensione avvenuto in un determinato giorno.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Benevento, seconda sezione civile, in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3943/2012 R.G.A.C., avente ad oggetto SOMMINISTRAZIONE pendente:

TRA

S. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. GABRIELLA GIORDANO;

ATTRICE

E

E. S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. STEFANO DEL VECCHIO;

CONVENUTA

CONTRO

E.D. S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. GUIDO PRINCIPE;

TERZA CHIAMATA IN CAUSA

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. cod. proc. civ. e 132 cod. proc. civ., come novellati dalla L. n. 69 del 2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit..

1.Questioni preliminari e sul merito

Preliminarmente, si osserva che la presente controversia è stata istruita da altro G.I., a cui lo scrivente Magistrato è subentrato all'udienza del 21.06.2017.

Ancora in via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di E. S.P.A., in quanto tale ultima parte, erogando prestazioni aventi ad oggetto la compravendita di energia elettrica, non è responsabile per i danni patiti dal consumatore finale in conseguenza dell'interruzione di energia elettrica, il cui risarcimento, invece, spetta alla società che trasporta e distribuisce detta energia. D'altronde, l'esposto indirizzo è condiviso dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la quale sul punto ha recentemente chiarito che "la società che si occupa della mera compravendita di energia elettrica non può essere chiamata a rispondere dei danni subiti dall'utente finale a causa di un black out imputabile al malfunzionamento della rete di trasmissione. Il legittimato passivo della pretesa risarcitoria è pertanto da individuarsi esclusivamente nella società che si occupa della produzione e del trasporto della stessa. Quest'ultimo soggetto infatti per i caratteri di autonomia ed indipendenza che lo contraddistinguono non può rientrare nell'alveo degli ausiliari (ex art. 1228 c.c.) dell'ente mero venditore di energia elettrica" (Cassazione civile sez. III, 23/01/2018, n.1581).

Ne consegue che legittimata passiva in relazione alla domanda dedotta in giudizio è unicamente E.D. S.P.A., che è, appunto, la società che trasporta e distribuisce l'energia elettrica.

Tanto premesso ed una volta individuato il legittimato passivo in relazione alla domanda avanzata in giudizio, va esaminata, nel merito, la relativa fondatezza.

Al riguardo, va chiarito, in diritto, che la responsabilità del soggetto tenuto al trasporto ed alla distribuzione di energia elettrica è una responsabilità ex art. 2051 c.c., la quale, perciò, necessita della prova del caso fortuito quale prova liberatoria, in adesione all'indirizzo giurisprudenziale in virtù del quale "in tema di danni conseguenti ad un Blackout/sbalzo di tensione, va dichiarata la responsabilità dell'E. ex art. 2051 c.c., qualora non sia prodotta la prova liberatoria del caso fortuito, per i danni immediatamente riscontrati agli apparecchi elettrici successivi al black-out ed allo sbalzo di tensione avvenuto in un determinato giorno" (Tribunale Lucca, 25/08/2017, n.1587).

Ebbene, nel caso in esame non è contestato che nel supermercato CONAD sito in Benevento, Viale Principe di Napoli -di titolarità dell'attrice- si sono verificate due interruzioni di energia in data 6 marzo 2009 (di circa un'ora a partire dalle 13 circa) ed in data 16 marzo 2009 (di oltre due ore a partire dalle 19 circa) -cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta di E.D.-, per cui alcuna rilevanza assume la circostanza che tale ultima interruzione è stata riferita de relato da parte di A.B. (escussa all'udienza del 29.01.2015, cfr. relativo verbale, e le cui dichiarazioni per il resto devono ritenersi attendibili in quanto coerenti e non contraddittorie, oltre che rese da un soggetto indifferente ai fatti di causa), in quanto non solo non è contestata, ma è stata confermata anche dall'altro teste, F.I., escussa alla stessa udienza (e parimenti attendibile per le medesime ragioni esposte per le dichiarazioni rese da A.B.).

Inoltre, i testi hanno anche confermato che in seguito alle menzionate interruzioni il cd. "gruppo di misura" ha smesso di funzionare (la B. ha riferito di un "bip" con successiva attivazione di una sirena lampeggiante, mentre la I. ha dichiarato di aver sentito uno "scoppio" e di essere stata avvertita della rottura dal macellaio), come peraltro corroborato dalla circostanza che le apparecchiature elettroniche del supermercato hanno smesso di funzionare. Inoltre, dagli sbalzi di tensione è conseguita anche la rottura dei macchinari per il funzionamento ed il raffreddamento dei frigoriferi, come comprovato dai prodotti che si sono scongelati e che, dunque, non erano più vendibili (cfr. testimonianza resa dalla B.). A ciò si aggiunga che il teste C.B. (anch'egli escusso all'udienza del 29.01.2015, cfr. relativo verbale) ha confermato di aver riscontrato la rottura della centrale elettronica per il controllo elettrico dei compressori dei frigoriferi e del raffreddamento degli stessi, nonchè il preventivo da lui redatto per la relativa riparazione (cfr. allegato sub (...) alla citazione).

Ne consegue che, alla luce di quanto sin qui esposto, è la stima di cui al preventivo stesso che può essere presa come riferimento per la quantificazione dei danni patiti -peraltro neppure specificamente ed esaustivamente contestata dalle da E.D. S.P.A.-: il danno va dunque quantificato in Euro 29.460,00 (oltre I.V.A.) per il costo delle riparazioni da effettuare.

In conclusione, alla luce delle ragioni di fatto e di diritto appena esposte, la domanda proposta in giudizio da parte attrice nei confronti di E.D. S.P.A. va accolta, e, per l'effetto, tale ultima parte va condannata a pagare, in favore di S. S.R.L., l'importo di Euro 29.460,00, oltre I.V.A..

Riferendosi tale quantificazione al momento in cui si sono verificate le interruzioni di energia (il preventivo reca la data del 18.03.2009), vanno poi calcolati gli interessi legali sull'importo rivalutato anno per anno, ed a partire da tale ultima data e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo. Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità secondo i parametri appena evidenziati, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030).

2. Sulle spese di lite

Le spese di lite relative al rapporto processuale tra S. S.R.L. ed E. S.P.A. seguono la soccombenza di S. S.R.L. e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 (in considerazione della non particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio) relativi allo scaglione compreso tra Euro 26.001,00 ed Euro 52.000,00.

Le spese di lite relative al rapporto processuale tra S. S.R.L. ed E.D. S.P.A. seguono la soccombenza di tale ultima parte e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 (in considerazione della non particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio) relativi allo scaglione compreso tra Euro 26.001,00 ed Euro 52.000,00, con attribuzione in favore dell'Avv. GABRIELLA GIORDANO, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, seconda sezione civile in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3943/2012 del R.G.A.C., avente ad oggetto SOMMINISTRAZIONE, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:

1) DICHIARA, per le ragioni di cui in motivazione, il difetto di legittimazione di E. S.P.A. in relazione alla domanda avanzata in giudizio da S. S.R.L.;

2) ACCOGLIE, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda avanzata in giudizio da S. S.R.L. nei confronti di E.D. S.P.A., e, per l'effetto:

3) CONDANNA E.D. S.P.A. al pagamento in favore di S. S.R.L. della somma di Euro 29.460,00 (oltre I.V.A.), oltre interessi al tasso legale dal 18.03.2009, da calcolarsi sulla somma innanzi liquidata e, quindi, anno per anno, ed a partire da tale ultima data e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione della somma sopra precisata, con divieto di anatocismo;

4) CONDANNA altresì, E.D. S.P.A. al pagamento in favore di S. S.R.L., degli interessi al saggio legale -sulla somma totale come liquidata all'attualità secondo i parametri evidenziati sub (...))-, dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;

5) CONDANNA S. S.R.L. al pagamento, in favore di E. S.P.A., delle spese di giudizio relative a tale rapporto processuale, che si liquidano in complessivi Euro 3.284,00 per compensi professionali, più 15% sul compenso professionale per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;

6) CONDANNA E.D. S.P.A:al pagamento, in favore di S. S.R.L., delle spese di giudizio relative a tale rapporto processuale, che si liquidano in complessivi Euro 3.498,00 (di cui Euro 214,00 per esborsi ed Euro 3.284,00 per compensi professionali), più 15% sul compenso professionale per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. GABRIELLA GIORDANO, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c..

Così deciso in Benevento, il 7 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2019.


Avv. Francesco Botta

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